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La destinazione ad un fine produttivo di un complesso di beni, posto pertanto in posizione di complementarietà tra loro, com’è noto, consente di far acquistare al complesso di beni costituendi l’azienda, un valore di scambio maggiore e indipendente dalla somma dei valori dei singoli beni che momento la costituiscono.
Differenze tra cessione d’azienda e trasferimento di singoli beni aziendali
Una delle conseguenze relativa all’esistenza dell’azienda intesa in questo senso complesso di beni organizzati per l’esercizio di un’attività di impresa, è quella che ci impone di distinguere la cessione d’azienda dal trasferimento di singoli beni aziendali.
Si tratta di una distinzione importante in quanto determina la possibilità o meno di applicare la speciale disciplina dedicata alla cessione d’azienda (artt. 2555 ss. c.c.) e non anche quella relativa ai singoli beni che la compongono.
Dal punto di vista pratico non si tratta di operazione facile, specie nei casi in cui oggetto di cessione è solo una parte dei beni aziendali. Le parti spesso ricorrono all’espediente di frazionare la cessione d’azienda in più atti separati per ricorrere alla disciplina che in questo momento dovesse risultare più conveniente: si pensi alla necessità di sottrarsi agli effetti verso terzi nascenti ex lege per effetto del trasferimento (es. responsabilità per i debiti aziendali e sub ingresso nei contratti di lavoro); al contrario si pensi all’esigenza di far passare come trasferimento d’azienda il trasferimento di singoli beni per eludere i limiti al trasferimento della ditta (art. 2565 c.c.).
Sul punto la dottrina che sembra prevalere ritiene che per verificare la ricorrenza di un vero e proprio trasferimento di azienda, soggetto alla disciplina propria, è necessario verificare, sulla base di elementi oggettivi, il risultato concretamente perseguito e realizzato anche in base a una pluralità di atti coordinati e non contestuali, a prescindere dal nomen iuris usato dalle parti.
Più in particolare ricorre cessione d’azienda quando le parti non hanno inteso trasferire una semplice somma di beni, ma un complesso organico unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva, idoneo ad esprimere in astratto la complessiva attitudine anche solo potenziale all’esercizio di impresa. In altri termini è necessario che i beni ceduti siano idonei, nel loro complesso e dunque nel loro rapporto di complementarietà, all’esercizio di un’impresa.
Il trasferimento d’azienda
Il trasferimento d’azienda, per definirsi tale, non necessariamente deve comprendere l’intero complesso, ossia tutti i beni utilizzati dal trasferente nell’organizzazione d’impresa. Anche il trasferimento del singolo ramo, per intendersi, è soggetto alle norme di cui agli artt. 2555 ss. c.c. o comunque è necessario che l’insieme parziale dei beni esprime un’organicità operativa: è necessario che sia trasferito un insieme di beni in sé potenzialmente idonei a essere utilizzati per l’esercizio di una attività di impresa, anche diversa da quella del trasferente.
Di contro, è altresì necessario che i beni esclusi dal trasferimento non alterino l’unità economica e funzionale dell’azienda come, ad esempio, accadrebbe qualora si escludesse dal trasferimento un elemento essenziale.
Simmetricamente, se ciò non dovesse avvenire si avrà semplicemente un trasferimento di un insieme di beni, sottoposto come tale alla disciplina di ciascun beni, singolarmente considerati.
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