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Il titolo esecutivo

titolo esecutivo

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Per poter agire in via esecutiva occorre l’accertamento del diritto. Tale accertamento (unica e vera condizione dell’azione esecutiva) deve essere consacrato in un documento che lo rappresenti come una fotografia, in modo che l’organo esecutivo possa operare, munito di quel documento, senza preoccuparsi della sua eventuale non corrispondenza con la realtà. Questo documento è il titolo esecutivo dal quale si deduce che l’azione spetterà proprio al soggetto che nel titolo risulta creditore e nei confronti di colui che dal medesimo titolo risulti essere il debitore.

Il titolo esecutivo: definizione

Il titolo esecutivo si riferisce ad un diritto certo (quando non è controverso nella sua esistenza), liquido (quando è determinato nel suo ammontare) ed esigibile (cioè il diritto è venuto a maturazione e può essere fatto valere in giudizio).

L’accertamento può avvenire in sede di giudiziaria o anche stragiudiziale.

Sono titoli esecutivi giudiziali le sentenze ed i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva: ad esempio il processo verbale di conciliazione, il decreto ingiuntivo esecutivo per mancata opposizione o mancata attività dell’opponente.

Gli altri sono titoli formati in via stragiudiziale: le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, assegni e cambiali, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Titolo esecutivo: cos’è

Il titolo esecutivo è condizione necessaria, perché è inconcepibile una esecuzione forzata priva di titolo (in latino si dice: nulla executio sine titulo) e sufficiente, in quanto gli organi esecutivi devono solo controllare che il titolo esista e sia valido formalmente, anche se, nel frattempo, il diritto sostanziale fosse venuto meno (come nel caso in cui il debitore abbia adempiuto dopo l’inizio dell’azione esecutiva). Tale capacità del titolo di «isolare» il diritto del creditore determina una cd. efficacia incondizionata del titolo, il che non significa, però, impossibilità di arrestare un’esecuzione non più legittima (per questo esiste l’opposizione all’esecuzione).

Il titolo esecutivo ed il precetto, pur non potendosi qualificare come atti esecutivi, sono preliminari o preparatori rispetto all’azione esecutiva: essi preannunciano al debitore il proposito del creditore di procedere all’esecuzione forzata, dandogli in tal modo l’opportunità da un lato di adempiere spontaneamente la propria obbligazione e dall’altro di conoscere gli elementi dell’esecuzione ai fini di contestarne, eventualmente, la legittimità.

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva.

La spedizione

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula:

Repubblica Italiana – In nome della legge

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti

E’ prevista la possibilità di attestare la conformità della copia digitale all’atto originale. La possibilità che la copia esecutiva sia rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico è stata disciplinata con riferimento alle misure urgenti connesse all’epidemia da COVID-19.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente. Se il titolo è trascritto (come nel caso di assegno protestato), l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

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