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Il verbale di udienza

verbali d'udienza

Cerchi una spiegazione semplice e completa del verbale di udienza in procedura civile? Vuoi conoscere gli elementi che lo caratterizzano e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!

In generale, il processo verbale è la documentazione scritta dell’attività o di determinati fatti e comportamenti dei quali costituisce prova: le persone intervenute, le circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli stessi atti sono compiuti, nonché le dichiarazioni ricevute (art. 126 c.p.c.).

Quindi, andando nello specifico, il verbale di udienza è la documentazione scritta di tutto quanto avviene innanzi all’autorità giudiziaria: atti processuali, meri atti materiali, deposito di documenti o di ulteriori scritti difensivi offerti dalle parti, compresa l’attività istruttoria e la richiesta e nomina del CTU.

All’inizio di ogni processo si comincia il verbale che di solito è il seguente:

Udienza del 15 marzo 2022

VERBALE DELLA CAUSA

TRA Tizio, rappresentato dall’avv. Mevia E Caia, rappresentata e difesa dall’avv. Sempronio

Detto questo, cosa c’è scritto concretamente nel verbale di udienza?

Innanzitutto, riportandoci all’esempio di cui sopra, vengono riportati i dati identificativi delle parti (persone fisiche o giuridiche) e i nomi dei rispettivi difensori. Si farà riferimento al proprio scritto difensivo e si potrà chiedere di depositare un documento oppure che venga ammessa la prova: confessione, giuramento, testimonianza.

I verbali di udienza, redatti alla maniera antica e cioè su carta e a mano con una penna, devono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione (cioè senza spazi in bianco) e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata (art. 46 disp. att. c.p.c.).

Per rispondere alle richieste delle parti, il giudice emana di solito una ordinanza: se lo fa in udienza, è proprio nel verbale che la scrive, così che le parti si considerano a conoscenza della stessa. Può essere un semplice rinvio ad altra udienza oppure il rinvio contiene anche un ordine specifico come ad esempio l’ammissione dei mezzi di prova o la nomina del consulente tecnico o la rimessione della causa in decisione.

Ad esempio, la verbalizzazione del giuramento non può essere effettuata per riassunto, e deve essere compiuta in forma diretta, altrimenti il giuramento è nullo e non può essere, quindi, utilizzato per la decisione della causa mancando la garanzia della assoluta certezza delle parole pronunciate dal giurante.

L’avvenuta conciliazione delle parti produce come effetto la chiusura del processo. Dell’avvenuta conciliazione si redige processo verbale, disciplinato dall’art. 88 disp. att. c.p.c.

Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di conciliazione, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza.

Altra ipotesi tipica di verbalizzazione in udienza è la testimonianza: identificazione dei testi; domanda e risposta; chiusura della assunzione della prova.

Terminata l’udienza, il verbale è sempre sottoscritto dal giudice e dal cancelliere (art. 130 c.p.c.).

Infatti, quando la redazione del verbale è affidata ad un pubblico ufficiale (cancelliere o ufficiale giudiziario) lo stesso gli attribuisce pubblica fede: fa piena prova, infatti, fino a querela di falso.

In caso di difetto assoluto di sottoscrizione cioè di contemporanea mancanza della firma del cancelliere e del giudice, il processo verbale è nullo o inesistente. Se, invece, manca la sola sottoscrizione del cancelliere il processo verbale non viene considerato nullo, in quanto con la sottoscrizione del giudice si è comunque raggiunto lo scopo di dare pubblica fede a quanto documentato.

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