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Il regime patrimoniale della famiglia si riferisce alle norme relative all’acquisto e alla gestione dei beni durante il matrimonio, posto che dal matrimonio scaturiscono non solo rapporti personali tra i coniugi (es. collaborazione, assistenza) ma anche rapporti patrimoniali, la cui disciplina è contenuta negli artt. 159 e ss. del codice civile.
A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime patrimoniale della famiglia è quello della comunione dei beni (art. 159 c.c.): ciò che è acquistato dopo il matrimonio dai coniugi, insieme o disgiuntamente, cade in comunione e si presume che appartenga ad entrambi i coniugi. Tale comunione è detta legale in quanto trova applicazione per disposizione del legislatore ed in assenza di una diversa volontà dei coniugi che possono scegliere un regime diverso, optando per la separazione dei beni.
Anche tra le persone dello stesso sesso che abbiano contratto una unione civile (L. 76/2016) si instaura automaticamente la comunione legale dei beni, salvo diversa volontà, come per i coniugi.
I conviventi possono scegliere il regime patrimoniale della comunione legale dei beni stipulando un contratto di convivenza; in mancanza di scelta, ciascuno di essi sarà proprietario esclusivo dei beni acquistati singolarmente durante la convivenza, mentre ai beni acquistati in comune si applicheranno le regole sulla comunione ordinaria di cui agli artt.1100 e ss. del codice civile.
Oggetto della comunione legale dei beni
Il codice civile indica dettagliatamente i beni oggetto della comunione legale (art. 177 c.c.), distinguendoli dai beni personali (art. 179 c.c.) che non cadono in comunione.
Costituiscono oggetto della comunione, tra l’altro:
— Gli acquisti compiuti durante il matrimonio dai due coniugi congiuntamente o separatamente, ad esclusione di quelli che riguardano beni personali;
— Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
— Gli utili ed incrementi di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi
Una particolare forma di comunione riguarda alcuni tipi di beni (es., i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio) che rientrano nell’oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa (ad esempio, nel caso di separazione dei coniugi): tale forma di comunione viene detta comunione de residuo.
Amministrazione dei beni della comunione legale
Spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi per gli atti di ordinaria amministrazione (art. 180, co. 1, c.c.); quindi, ciascun coniuge può disporre dal solo se si tratta di atti che rientrano nell’ambito dell’amministrazione ordinaria come, ad esempio, acquistare un ben per la casa, stipulare un contratto di fornitura di un servizio, pagare le spese condominiali.
Spetta congiuntamente per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e per la stipula di contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento (art. 180, co. 2, c.c.).
Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro e da questo non convalidati sono annullabili, se riguardano beni immobili o beni mobili registrati.
Per gli atti compiuti, senza consenso, su beni mobili, il coniuge che li ha compiuti deve ricostituire la comunione nello stato in cui era in precedenza, se ciò non è possibile deve pagare alla comunione l’equivalente del bene oggetto dell’atto (art. 184 c.c.).
Scioglimento della comunione legale dei beni
La comunione si scioglie per le cause indicate nell’art. 191 c.c. Tali cause possono riguardare vicende della vita di un coniuge (morte, dichiarazione di assenza) o consistere nella separazione personale o nel divorzio.
Lo scioglimento può conseguire anche alla decisione di mutare il regime patrimoniale della famiglia scegliendo la separazione dei beni.
Lo scioglimento comporta la divisione della comunione legale che si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo ed il passivo.
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