La novità della Riforma Cartabia
Una novità della Riforma Cartabia del processo civile (D.Lgs. 149/2022) è rappresentata dalla norma (art.473bis.49 c.p.c.) che ha ammesso il cumulo delle domande di separazione e divorzio. In pratica, a decorrere dal 28-2-2023, è possibile presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la domanda di divorzio procedibile unicamente dopo il decorso del termine previsto dal cd. divorzio breve e, cioè, decorsi 6 o 12 mesi, a seconda che si tratti di separazione consensuale o giudiziale.
Proprio a seguito dell’entrata in vigore della L. 55/2015 sul divorzio breve è emersa, con sempre maggiore urgenza, la necessità di dettare disposizioni di coordinamento tra i due procedimenti, di separazione e di divorzio.
La Riforma Cartabia ha quindi previsto la facoltà di contemporanea proposizione di giudizio di separazione e di divorzio. Tale possibilità garantisce un notevole risparmio di tempo e consente un’accelerazione del processo, considerata la perfetta identità e sovrapponibilità di molte delle domande che vengono proposte nei due giudizi affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della
prole), che sono trattate e decise con un’unica udienza.
Fin qui la sentenza della Cassazione non fa altro che recepire quanto espressamente affermato dal Legislatore della Riforma sul divorzio veloce.
Il dubbio interpretativo
All’indomani della Riforma Cartabia si è però posta una questione.
I primi interpreti della Riforma hanno osservato che il Legislatore, all’art. 473bis.49 c.p.c., ha, sì, previsto l’ammissibilità della domanda cumulata di separazione e divorzio ma solo con riferimento al giudizio contenzioso (ovvero in caso di separazione giudiziale) mentre analoga previsione non è stata riportata nell’art. 473bis.51 c.p.c., norma dedicata al «procedimento su domanda congiunta» e, in particolare, al procedimento di separazione consensuale.
Effettivamente, il Legislatore disciplina l’eventualità in cui il ricorrente, in sede contenziosa, presenti il ricorso per separazione giudiziale, formulando altresì domanda sul divorzio, senza nulla disporre in merito all’eventualità in cui i coniugi presentino, cumulativamente, le stesse domande ma in via consensuale.
Di conseguenza, muovendo dal dato letterale, non vi sarebbero indizi che possano far presumere l’ammissibilità del cumulo nei procedimenti consensuali. Al contrario, però, altri intrepreti, superando il dato letterale, sostengono che il principio di economia processuale che ha ispirato la Riforma varrebbe anche in presenza della domanda congiunta di separazione e di divorzio.
La questione è stata sottoposta al vaglio della Cassazione.
La soluzione della Cassazione (sent. 16-10-2023, n. 28727): divorzio in un giorno
Interpellata sulla questione, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia della Suprema Corte si fonda sulla ratio della novità introdotta dalla Riforma Cartabia con la previsione del cumulo delle domande di separazione e divorzio. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149 del 2022, si evidenzia la «necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione».
Vengono, dunque, in rilievo, due profili: il primo, riguardante il «risparmio di energie processuali» realizzato con il simultaneus processus relativo a pretese identiche o implicanti accertamenti di fatto comuni o comunque, almeno in parte, rilevanti per entrambi i processi; l’altro, riguardante il coordinamento delle decisioni rese nei distinti giudizi.
Sia sotto il primo che sotto il secondo profilo non vi sono ragioni per negare il cumulo delle domande anche in ipotesi di domanda congiunta di separazione e di divorzio.
In generale, la possibilità di realizzare il cumulo anche tra domande è positivamente apprezzata dall’ordinamento processuale proprio perché consente un «risparmio di energie processuali» inteso come concentrazione in un’unica sede processuale delle attività volte alla trattazione e alla decisione di diverse domande.
Ragioni pratiche e di celerità hanno indotto la Cassazione a superare l’obiezione mossa dal dato letterale (di per sé non decisivo) con una pronuncia innovativa che riconduce ad unità la disciplina del cumulo di domande di separazione e di divorzio e che consente alle parti (ex coniugi) di divorziare in tempi brevi, soprattutto nei casi di accordo e (quindi) di assenza di conflittualità. Le parti possono svolgere tutti gli adempimenti in un’unica udienza (quindi nello stesso giorno) e, trascorsi i sei mesi previsti dalla legge, il giudice potrà pronunciare direttamente il divorzio, senza che sia necessario presentare un nuovo ricorso.
Per approfondire…
Per approfondire l’argomento “divorzio veloce” puoi consultare gli Atti giudiziari svolti di Diritto Civile, il Codice di procedura civile esplicato oppure il Codice di procedura civile esplicato MINOR