Leggi&Diritto

I contratti nel diritto privato

ricorso incidentale

Cerchi una spiegazione semplice e completa dei contratti nel diritto privato, gli elementi che lo compongono e la sua efficacia? Sei nel posto giusto!

I contratti nel diritto privato: definizione

Il contratto nel diritto privato è un istituto fondamentale anche perché largamente utilizzato dagli individui nella loro vita quotidiana; esso è disciplinato dal codice civile che ne dà la definizione: accordo di due o più parti volto a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali (art. 1321).

Da tale definizione si deduce che:

—  nel contratto vi devono essere almeno due parti, ossia due diversi centri di interesse diversi (es. venditore e acquirente che possono essere composti anche da più soggetti (più venditori o più acquirenti)

— il contratto nel diritto privato ha la funzione di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico: costituire, ossia dar vita ad un rapporto che prima non esisteva; regolare, ossia introdurre qualsiasi modificazione di un rapporto già esistente; estinguere, ossia porre fine ad un rapporto preesistente

— il contratto ha sempre natura patrimoniale, in quanto attiene a rapporti giuridici valutabili esclusivamente in termini economici. Tale requisito è essenziale per distinguere il contratto da altri tipi di accordi come quelli relativi a rapporti di famiglia (es., accordi tra i coniugi in ordine all’indirizzo della vita familiare, al mantenimento e all’educazione dei figli) i quali, pur quando implichino considerazioni di carattere economico, assumono carattere personale e sono sottratti alla logica del denaro.

Gli elementi essenziali

Per essere valido il contratto deve contenere tutti gli elementi definiti «essenziali» dall’art. 1325 del codice civile. Essi sono:

1) L’accordo

L’accordo è il consenso delle parti sull’operazione da compiere, l’incontro delle manifestazioni di volontà delle parti. Le manifestazioni di volontà delle parti dirette al raggiungimento dell’accordo sono contenute nella proposta, che è la dichiarazione di volontà proveniente dalla parte che assume l’iniziativa di stipulare un determinato contratto e nell’accettazione, cioè la dichiarazione di volontà che, colui che ha ricevuto la proposta, indirizza al proponente.

Per la nascita del contratto, dunque, è richiesta la corrispondenza tra la proposta e accettazione, in cui consiste l’accordo.

L’accordo può essere compromesso in caso di divergenza tra la volontà dichiarata e la volontà interna, oppure quando intervengano fattori di disturbo che cagionano il formarsi di una volontà viziata.

In sintesi, si distinguono le seguenti situazioni:

mancanza della volontà: la dichiarazione è emessa senza che vi sia alcuna volontà effettiva del soggetto (ad esempio, dichiarazione fatta senza intenzioni serie o dovuta a violenza fisica); tale situazione comporta, di regola, la nullità del contratto se non, addirittura, l’inesistenza;

—  vizi della volontà: la dichiarazione corrisponde alla volontà, ma questa si è formata in maniera anormale per effetto di elementi perturbatori (es., errore, violenza morale, dolo); ciò comporta, di regola, l’annullabilità del negozio (artt. 1428-1440);

divergenza tra volontà e dichiarazione; vi è una volontà oggettiva, ma non corrispondente a quella dichiarata, e si ha, allora, la simulazione (artt. 1414-1417).

Alle predette situazioni il Codice civile dedica specifiche disposizioni volte all’accertamento della reale volontà dei contraenti ed alla previsione di rimedi che possano consentire di dare esecuzione al contratto, se possibile.

2) La causa 

La causa (o scopo concreto) è la funzione economico-sociale del contratto, da intendersi come sintesi degli interessi reali che esso è diretto a realizzare. Si pensi ad un contratto di locazione: la causa del contratto sarà per una parte il godimento del bene e per l’altra il corrispettivo che essa ne riceverà.

La mancanza o l’illiceità della causa produce la nullità del contratto. La causa manca quando uno degli effetti giuridici essenziali del contratto non può prodursi (si pensi alla vendita di un bene effettuata a colui che ne è già proprietario), mentre è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Essa si distingue dai motivi, che sono gli scopi individuali (ragioni soggettive) che inducono un soggetto a concludere un negozio e, pertanto, normalmente, non hanno rilevanza giuridica.

3) L’oggetto

L’oggetto è il contenuto complessivo del contratto; esso è la cosa o il comportamento oggetto dello scambio, della promessa o del conferimento tra le parti.

L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. La determinazione dell’oggetto può essere contenuta nel contratto o realizzata in riferimento a fattori esterni, ossia la legge (ad esempio, nella vendita di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo è desunto dai listini del luogo di consegna) o un terzo.

4) La forma

È il mezzo con cui si manifesta la volontà negoziale.

La manifestazione può essere:

espressa, se è fornita con parole, scritti, cenni ecc.;

tacita, se consiste in un comportamento che sarebbe incompatibile con una volontà contraria.

Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà della forma.

Tuttavia, in alcuni casi, l’ordinamento subordina la validità del negozio all’uso di una forma determinata, come l’atto pubblico o scrittura privata. In questo caso, si definisce «ad substantiam» (ad esempio, l’art. 1350 c.c. impone la forma scritta per i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili). Altre volte la forma scritta è richiesta per fornire la prova del compimento dell’atto e si definisce «ad probationem». In questo caso, il contratto concluso senza la forma scritta non è nullo, ma del compimento dell’atto non si potrà fornire prova per testi o per presunzioni semplici.

Contratti nel diritto privato: gli elementi accidentali

Le parti possono inserire nel contratto elementi ulteriori, detti accidentali.

Essi sono: la condizione, il termine e il modo.

— la condizione consiste in un avvenimento futuro e incerto al cui verificarsi le parti subordinano l’inizio (cd. condizione sospensiva) o la cessazione (cd. condizione risolutiva) dell’efficacia del contratto. Finché perdura la situazione di incertezza si ha pendenza e, dunque, se la condizione è sospensiva gli effetti del negozio non si producono, se è risolutiva si producono, in attesa poi di estinguersi con l’avverarsi di essa;

— il termine consiste in un avvenimento futuro e certo dal quale le parti fanno dipendere l’inizio (termine iniziale) o la cessazione (termine finale) degli effetti del negozio giuridico;

— il modo (o onere) è una clausola che si appone solo ai negozi a titolo gratuito (istituzione di erede, legato, donazione) allo scopo di limitarne gli effetti (es.: ti dono un immobile, ma nel contempo ti obbligo ad accudire il mio gatto).

Tali elementi possono essere apposti liberamente dalle parti e la loro mancanza non pregiudica la validità del contratto.

L’efficacia del contratto

Il contratto, una volta concluso, ha forza di legge tra le parti: tale formula sottolinea la serietà dell’impegno assunto dalle parti.

Il contratto può sciogliersi solo a seguito di un accordo delle parti in senso contrario (cd. mutuo dissenso), il quale, in ogni caso, non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in virtù del contratto sciolto, oppure per le cause ammesse dalla legge (ossia il recesso unilaterale e la risoluzione) indicate dal codice civile.

L’efficacia dei contratti si estende anche: al successore a titolo universale di ciascun contraente (erede del contraente defunto); nei confronti degli aventi causa o successori a titolo particolare (ad es., l’acquirente di immobile locato, rispetto alla locazione stipulata dal venditore).

 

Hai bisogno di altre spiegazioni semplici di diritto privato? Qui puoi trovare il compendio, gli schemi e schede di diritto privato, gli elementi, il codice civile e il codice civile esplicato.