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La Corte dei conti in diritto amministrativo
Nello studio del diritto amministrativo, per un esame o per un concorso, un argomento di sicuro interesse è dato dalla Corte dei conti e dall’importantissimo ruolo che svolge nel nostro ordinamento.
Ecco allora che è importante avere un quadro d’insieme di che cos’è e cosa fa la Corte dei conti, partendo dalle previsioni della Costituzione.
Questo articolo serve proprio per delineare le principali competenze della Corte.
Che cos’è la Corte dei conti?
Nel nostro ordinamento la Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale inserito, nella Costituzione (Parte II, Titolo III, Sez. III – artt. 99 e 100) tra gli «organi ausiliari» del Governo, insieme al Consiglio di Stato e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). La Corte dei conti svolge un ruolo fondamentale in quanto alla stessa sono attribuite funzioni aventi ad oggetto la contabilità pubblica, intesa nel senso generale di tutto ciò che è inerente al denaro pubblico.
In particolare, la Costituzione ha attribuito alla Corte dei conti due ruoli:
— Massimo organo di controllo sull’amministrazione dello Stato;
— Suprema magistratura nelle materie di contabilità pubblica.
La funzione giurisdizionale si affianca e completa la funzione di controllo, nella prospettiva di vigilare sulle amministrazioni dello Stato, sia per prevenire e impedire sperperi e cattive gestioni che per reintegrare i danni subiti dalle stesse per irregolarità gestionali: in sostanza, le verifiche che devono essere compiute sull’operato di chi maneggia direttamente denaro pubblico e di chi è legato alla pubblica amministrazione in virtù di un particolare vincolo sono, infatti, esercitabili sia attraverso un sistema preventivo di controlli che mediante un accertamento successivo con le decisioni di un giudice neutrale, volte a riparare un danno effettivamente compiuto.
La Corte dei conti come organo di controllo
In linea generale può dirsi che la Corte esercita una funzione di controllo preventivo e una funzione di controllo successivo. In tal senso, infatti, l’art. 103 Cost. stabilisce che la Corte esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Quanto al controllo preventivo, la Corte verifica che gli atti sottoposti al suo controllo rispettino le norme del diritto oggettivo e siano, quindi, esenti dai vizi di legittimità: se la Corte non riscontra alcuna irregolarità, appone il visto e provvede alla registrazione dell’atto; se, invece, ritiene che l’atto sottoposto al suo controllo sia illegittimo, ricusa il visto e ne paralizza l’efficacia.
Gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità sono indicati dal legislatore (art. 3 L. 20/1994).
I controlli successivi riguardano innanzitutto la gestione del bilancio dello Stato. La Corte effettua un giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato, che è il documento contabile nel quale sono riassunti i risultati delle operazioni compiute nel corso di un esercizio finanziario, e lo trasmette alle Camere.
Inoltre la Corte dei conti svolge: il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; un controllo sugli enti sovvenzionati, cioè quelli a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; un controllo sulle gestioni statali pubbliche in corso di svolgimento.
La Corte dei conti come giudice contabile
L’art. 103 della Costituzione attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
Le materie di contabilità pubblica sono quelle in cui vengono in rilievo risorse pubbliche utilizzate per soddisfare i bisogni della collettività; pertanto può dirsi che per aversi giurisdizione della Corte dei conti è necessario che sussistano due elementi: la natura pubblica dell’ente ed il carattere pubblico del danaro o del bene oggetto della gestione.
In quanto giudice contabile, alla Corte dei conti è attribuito l’importante compito di giudicare sulle responsabilità di coloro che, con il proprio comportamento, hanno causato un danno alle finanze dell’Erario (Stato o altro ente pubblico/P.A.), colpendo, di fatto, tutti noi che facciamo parte della collettività che vive sul territorio: in sostanza, una volta che si è realizzato un simile danno, la Corte deve accertare chi ha causato il danno erariale prodotto e condannarlo al pagamento di quanto conseguentemente dovuto.
Chi può essere soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti?
Certamente il danno può essere facilmente prodotto da coloro che hanno con il danneggiato (soggetto pubblico) un legame particolarmente stretto: il dipendente pubblico (che agisce dall’interno della P.A.) e, genericamente, chiunque è legato ad un’amministrazione da un particolare rapporto giuridico (rapporto di servizio).
L’oggetto della giurisdizione contabile è concretamente definito nel Codice di giustizia contabile, il D.Lgs. 26-8-2016, n. 174 (c.g.c.).
In attuazione della previsione costituzionale citata, il Codice stabilisce che rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti:
- i giudizi di conto;
- i giudizi di responsabilità amministrativa per danno all’erario e gli altri giudizi in materia di contabilità pubblica.
Inoltre, sono attribuiti alla Corte i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge (art. 1, commi 1 e 2, c.g.c.).
Il ruolo del P.M. contabile nei giudizi innanzi alla Corte dei conti
Una particolarità del giudizio contabile è data dalla presenza del Pubblico Ministero contabile, che ha il ruolo fondamentale di iniziare il processo dinanzi alla Corte.
La presenza del P.M. è finalizzata alla protezione di un interesse generale, quale la corretta gestione dei beni di proprietà dell’amministrazione pubblica, per cui il processo non è iniziato da un soggetto (che tecnicamente viene definito <<parte>>) per la tutela di un proprio interesse, come avviene per il processo civile o amministrativo, ma è posto a tutela di un interesse della collettività (al corretto utilizzo delle risorse), che supera anche il pregiudizio subito dalla singola amministrazione.
Il giudizio contabile, di conto o di responsabilità, quindi, è posto a tutela di un’esigenza obiettiva e, da questo punto di vista, è simile al processo penale.
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