Cerchi una spiegazione semplice e completa dei riti speciali nel diritto amministrativo? Vuoi conoscere gli elementi che lo compongono e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!
Quando si studia il diritto processuale amministrativo, che di per sé è già complicato, molte difficoltà si incontrano nell’apprendimento dei riti speciali.
Proviamo a tracciare delle linee comuni a tali riti al fine di a mettere a fuoco l’argomento.
Una definizione generale
Nel diritto processuale in generale, il <<rito>> è la modalità con cui si svolge il processo ed è definito da tutte quelle norme che disciplinano la procedura processuale.
Con riferimento ai riti, si deve distinguere tra rito ordinario e rito speciale: mentre il rito ordinario può essere definito come la “regola” del processo, ossia la modalità tipica con cui si svolge un processo, il rito speciale è, all’opposto, l’eccezione.
In particolare, con l’espressione rito speciale si deve far riferimento ad una disciplina processualistica specifica che si applica con riferimento a controversie riconducibili, ad esempio, ad una specifica materia o a più materie accomunate da determinate condizioni che giustificano una disciplina del processo diversa da quella ordinaria.
In dottrina, i «riti speciali» vengono definiti come «forme processuali particolari, coordinate in un rito unitariamente considerato, che il legislatore ha approntato con riferimento alla particolarità di talune controversie che necessitano di una disciplina processuale in parte differente per poter garantire una tutela adeguata alla situazione di fatto nella quale intervengono» (GALLO).
Peculiarità dei riti speciali nel processo amministrativo
Nel Codice del processo amministrativo, il D.Lgs. 104/2010, il rito ordinario è disciplinato nel Libro II, dedicato al processo amministrativo di primo grado, mentre i riti speciali sono contenuti nel Libro IV, che detta regole per il giudizio di ottemperanza e i riti speciali.
Le regole che caratterizzano tali riti si incentrano su due aspetti principali:
- a) la netta riduzione dei termini processuali ordinari;
- b) la creazione di un particolare rito speciale eventuale (la cui operatività è subordinata alla concreta sussistenza di ulteriori requisiti particolari), il quale, pur non definito espressamente dal legislatore, viene dalla dottrina denominato come giudizio abbreviato.
Rispetto al passato, il Codice ha rappresentato un momento di <<svolta>> importante, in quanto, in attuazione della delega legislativa (contenuta nell’art. 44 L. 69/2009), il legislatore ha proceduto alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali e delle materie cui essi si applicano.
Quali sono i riti speciali disciplinati nel Codice del processo amministrativo?
Secondo la classificazione contenuta nel Libro IV del Codice, sono stati confermati i riti speciali in materia di:
- accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
- tutela contro l’inerzia della P.A. (ricorso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione);
- decreto ingiuntivo;
- rito abbreviato comune a determinate materie ex art. 119 Codice del processo amministrativo;
- procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture (artt. 119 e 120 del Codice);
- operazioni elettorali relativamente alle elezioni di Regioni, Province, Comuni e membri spettanti all’Italia nel Parlamento europeo.
Di nuova introduzione è il rito avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio, limitatamente alle elezioni regionali, provinciali e comunali.
Inoltre, tutte le disposizioni relative al contenzioso elettorale per il rinnovo degli organi elettivi degli enti territoriali si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle Città metropolitane.
Da questo elenco è facilmente comprensibile perché in queste materie è previsto un rito processuale <<diverso>>. Alla base di tale decisione ci sono o motivi economici (come in materia di contratti pubblici) o motivi politici (come per il rito elettorale) o motivi di opportunità legati all’azione amministrativa (come in materia di accesso o per l’impugnativa del silenzio della P.A.).
Un po’ di disciplina comune
Pur senza entrare nel dettaglio di ogni tipologia di rito processuale, può dirsi che ci sono delle norme del Codice del processo amministrativo che richiamano i riti speciali.
Vediamo quali sono.
L’art. 38 del Codice del processo amministrativo stabilisce che le disposizioni del Libro II – che individuano le norme in base alle quali si svolge il processo amministrativo – si applicano, se non espressamente derogate, anche alle impugnazioni e ai riti speciali.
Ciò significa che laddove vi fosse una “lacuna legislativa” nella definizione di un rito speciale trovano applicazione in ogni caso le norme dettate per il processo ordinario.
Più nel dettaglio, una prima considerazione va fatta con riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: premesso che il legislatore ne ha limitato l’ammissibilità alle sole controversie devolute alla giurisdizione amministrativa (art. 7, comma 8, c.p.a.), espressamente ha disposto l’inammissibilità di tale tipologia di ricorso amministrativo in materia elettorale (art. 128 c.p.a.) e in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici (art. 120 c.p.c.).
Un’altra specificità riguarda lo svolgimento delle udienze. L’art. 87 individua le controversie per le quali è prevista la discussione in camera di consiglio e non in udienza pubblica (che costituisce la regola): fra queste sono espressamente sono ricomprese quelle in materia di silenzio della P.A. e in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa.
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