Il diritto di sepoltura
Il diritto di sepoltura è un diritto complesso che comprende il diritto di seppellire, di essere seppellito, di scegliere il sepolcro, di onorare il sepolcro dei congiunti, inteso come il luogo destinato ad accogliere, con la sepoltura, la spoglia umana inanimata.
Quale diritto di sepoltura nella tomba di famiglia, esso consiste nel diritto di essere seppellito (ius sepulchri) in un determinato sepolcro.
Cos’è la tomba di famiglia
La sepoltura avviene nei cimiteri, cioè in aree demaniali ex art. 824, co. 2, c.c., destinate dal Comune a tal fine, anche per garantire il rispetto di specifici requisiti di ordine tecnico e igienico. La scelta della cremazione del proprio cadavere e della dispersione delle ceneri sono consentite nel rispetto delle procedure previste dalla L. 130/2001.
Il Comune provvede alla costruzione dei loculi e, se è previsto dal regolamento cimiteriale, può consentire a privati usi particolari di determinate aree per la costruzione di manufatti, cd. cappelle, che si distinguono in gentilizie e private, in base alla volontà del fondatore.
Se la cappella è destinata dal fondatore a soggetti non legati fra loro o con il fondatore da rapporti di parentela o affinità si parla di cappella privata; altrimenti, la cappella è detta gentilizia o familiare.
La destinazione familiare impressa alla cappella dal suo fondatore vale a qualificare il sepolcro come di tipo gentilizio. In caso di dubbio sulla volontà del fondatore, il sepolcro si presume gentilizio.
Aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia
La distinzione tra cappella privata e cappella gentilizia influisce sugli aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia.
Nella cappella privata il diritto di sepolcro si acquista e si trasmette nei modi ordinari, per atto mortis causa o inter vivos, come qualsiasi altro diritto, dall’originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia (es., Caio, titolare del diritto di sepolcro in una cappella privata, può cedere il suo diritto o trasmetterlo ai suoi eredi).
Nel sepolcro gentilizio, invece, il diritto di sepolcro è attribuito in base alla volontà espressa dal fondatore nell’atto di fondazione della cappella, ossia l’atto con cui il proprietario del fondo, realizzate le condizioni richieste e ottenuta l’autorizzazione, impone la destinazione alla realizzazione della cappella. L’atto di fondazione non deve avere forma tipica, potendo essere un contratto o un atto unilaterale (spesso è un testamento).
Nell’atto di fondazione, il fondatore potrà indicare quali titolari del diritto di sepolcro i suoi più stretti familiari (es., figli, nipoti) o altri membri della famiglia (es., cugini).
Aventi diritto alla tomba di famiglia
La circolazione della cappella gentilizia segue le regole della successione ereditaria che possono non coincidere con la titolarità del diritto di sepolcro nella cappella stessa: es., se il fondatore tra gli aventi diritto al sepolcro ha compreso anche i cugini, essi, in presenza dei figli del fondatore, non assumono la qualità di eredi ma hanno comunque diritto alla sepoltura nella cappella.
Gli aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia non sono necessariamente aventi diritto alla cappella gentilizia.
Questo perché il diritto di sepolcro nella cappella gentilizia si acquista iure proprio, sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall’atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie iure sanguinis e non iure successionis.
Per tale motivo, essendo relativo alla particolare condizione personale dell’avente diritto, il diritto di sepolcro nella cappella gentilizia è intrasmissibile, per atto tra vivi o mortis causa, è imprescrittibile e irrinunciabile a favore di altri, assumendo i connotati di un diritto personalissimo.
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