Cerchi una spiegazione semplice e completa dell’usucapione in procedura civile? Vuoi conoscere gli elementi che lo caratterizzano e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!
L’usucapione è un modo di acquisto dei diritti a titolo originario, in virtù del quale, per effetto del possesso protratto per un certo tempo si produce l’acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento.
Requisiti dell’usucapione sono il decorso del tempo e il possesso, che a sua volta deve essere: continuo e non interrotto; non violento né clandestino.
Anche se l’acquisto del diritto per usucapione coincide con la perdita o la diminuzione del diritto del precedente titolare, manca il nesso di causalità (caratteristico dei modi di acquisto a titolo derivativo) tra perdita o diminuzione dell’uno e acquisto dell’altro.
Caratteristiche dell’usucapione
Oggetto di usucapione, oltre la proprietà, può essere un diritto reale di godimento: comunione, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, servitù apparenti.
Caratteri dell’usucapione sono la continuità la mancanza di vizi. La continuità del possesso consiste nella permanente manifestazione della signoria sulla cosa, in relazione alla destinazione economica del bene. Il possesso, pertanto, per essere ad usucapionem, non deve aver subìto interruzioni naturali o civili e non deve esser frutto di mera tolleranza.
La mancanza di vizi significa che il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Si ha violenza quando il possesso è acquistato contro la volontà espressa o presunta del precedente possessore e mediante uso di forza fisica.
Si ha clandestinità quando l’acquisto avviene o con artifizi idonei a renderlo occulto allo spogliato o in condizioni tali che lo spogliato non possa accorgersene subito, perché, ad es., assente.
La violenza cessa, ai sensi dell’art. 1163, quando cessa l’atteggiamento intimidatorio o minaccioso; la clandestinità cessa quando lo spogliato viene a conoscenza del subìto spoglio.
Il decorso del tempo ha inizio con l’acquisto del possesso, che si manifesta attraverso atti concreti i quali permettano di individuare, dal punto di vista temporale, il termine iniziale, nonché la volontà della persona.
Il termine per l’usucapione ordinaria, a sua volta, si distingue rispetto all’oggetto in venti anni, per l’acquisto della proprietà dei beni immobili, delle universalità di mobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi. A tal fine è indifferente che il possessore sia in buona ovvero in mala fede. Devono decorrere dieci anni per l’acquisto della proprietà dei beni mobili registrati e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi e la stessa regola vale in generale per i beni mobili.
Questi che precedono sono i caratteri ed i requisiti dell’istituto dell’usucapione, che poi sono le stesse prove che servono a chi agisce in giudizio per essere dichiarato, appunto, proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito. A questo punto occorre consultare le decisioni giurisprudenziali sull’argomento.
Le decisioni giurisprudenziali
La prima cosa a cui pensare è nei confronti di chi vada proposta l’azione, cioè chi sia legittimato passivamente, il che può comportare anche un’ipotesi di litisconsorzio necessario, come ad es. nel caso in cui si debbano citare in giudizio tutti i comproprietari, in danno dei quali i presupposti per l’acquisto del diritto di proprietà si sarebbero verificati.
La giurisprudenza ritiene che la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorra esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell’ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo.
Un esempio di litisconsorzio necessario sussiste nel caso del coniuge in regime di comunione legale dei beni se venga contestato da un terzo l’acquisto per usucapione di una porzione immobiliare da parte dell’altro coniuge (sent. 14-8-2012, n. 14522).
Altra questione di procedura civile è, ovviamente, la prova dell’intervenuta usucapione.
Ad esempio, in relazione alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un’attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, la prova dell’intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (ord. 20-1-2022, n. 1796).
L’assolvimento dell’onere probatorio gravante su chi invoca l’acquisto a titolo originario della proprietà per usucapione, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della «preponderanza dell’evidenza» o «del più probabile che non» propria del processo civile e non a quella della prova «oltre il ragionevole dubbio» propria del processo penale, stante l’equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale (sent. 6-2-2019, n. 3487).
La prova degli estremi integratori di un possesso ad usucapionem, vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, ad substantiam o ad probationem e, pertanto, può essere fornita per testimoni (ord. 31-1-2019, n. 2977).
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