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Il principio di sussidiarietà in diritto amministrativo

ricorso incidentale

Sei alle prese con l’esame di diritto amministrativo? Allora è probabile che ricorra spesso, tra i vari argomenti, il “principio di sussidiarietà”.

Sappi che questo principio è frequentemente oggetto di domanda d’esame: per tale motivo adesso ti daremo delle piccole “dritte” in vista della preparazione di questo importante argomento del diritto amministrativo.

 

Il principio di sussidiarietà: i livelli di governo

 

Punto di partenza: l’art. 114 della Costituzione. Ricordiamo che questo articolo – che apre il Titolo V Cost., profondamente modificato dalla famosa legge costituzionale n. 3/2001, che ha riformato tutto il sistema degli enti territoriali – dispone che la Repubblica, oltre che dallo Stato, è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dalle Regioni.

Si tratta di enti autonomi dotati di propri Statuti, poteri e funzioni, nei quali cioè il territorio non è solo l’elemento che delimita la loro sfera di competenza e di poteri, ma è anche un elemento costitutivo, nel senso che l’ente non potrebbe esistere senza di esso; per tale motivo si parla di enti territoriali.

Comuni, Province e Città metropolitane sono, inoltre, definiti anche come enti locali, per l’ambito spaziale circoscritto (ossia più ridotto) nel quale esercitano i loro poteri.

Si tratta di una premessa fondamentale per capire la sussidiarietà, che è appunto quel criterio che regola i rapporti tra i vari livelli di governo.

 

Il principio di sussidiarietà e l’art. 118 della Costituzione

 

L’art. 118 Cost. ha infatti introdotto nella nostra Costituzione il principio di sussidiarietà, che prima della riforma del Titolo V del 2001 esisteva solo nel diritto europeo.

In base a tale principio, ora la titolarità generale delle funzioni amministrative è attribuita in primo luogo ai Comuni, che sono gli enti più vicini ai cittadini (si presuppone cioè che essi amministrino meglio gli interessi della loro collettività), e, solo in un secondo momento, ossia quando lo impongano esigenze di unitarietà, a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato (comma 1).

Si parla in tal caso di sussidiarietà verticale, che intercorre, come anticipato, fra i diversi livelli di governo: immaginiamo una piramide che parte dal Comune e via via risale verso gli enti maggiori se il Comune non è in grado di agire e/o provvedere.

Si capisce, quindi, che la sussidiarietà è un principio importante perché consente la realizzazione di un modello decentrato di amministrazione pubblica, in cui i livelli territoriali superiori intervengono soltanto in caso di necessità.

 

Differenziazione e adeguatezza

 

Devi ricordare, poi, che il principio di sussidiarietà, sempre in base all’art. 118 Cost., concorre con i principi di differenziazione e di adeguatezza.

Il principio di differenziazione impone che si tenga conto delle caratteristiche (geografiche, culturali, demografiche ecc.) dei diversi enti. In pratica vuol dire che alcune problematiche possono essere risolte agevolmente da alcuni enti (che sono più grandi, che hanno più risorse ecc.) mentre per altri, magari dello stesso livello istituzionale, possono risultare di difficile gestione. Ecco perché è importante tale principio, che appunto postula soluzioni differenziate in base al singolo caso.

Il principio di adeguatezza richiede, invece, che il livello di governo chiamato ad esercitare una funzione sia quello più adeguato a svolgerla, in quanto dotato di strutture idonee o di risorse sufficienti. Così, ad esempio, una medesima funzione può essere affidata in via diretta ad un Comune di grandi dimensioni ovvero, nel caso di piccoli Comuni, si possono prevedere forme di esercizio associato o, ancora, attribuirla alla Provincia.

 

La sussidiarietà orizzontale

 

L’art. 118 Cost., al comma 4, prevede infine che «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»: qui la disposizione si riferisce alla sussidiarietà orizzontale, quella, cioè, che opera nei rapporti tra ente pubblico e privati cittadini, la cui iniziativa va sostenuta e supportata (si pensi ad esempio alle associazioni di volontariato, alle onlus, a tutte forme di coinvolgimento della società civile per lo svolgimento e il soddisfacimento di interessi di carattere generale e sociale).

 

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