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Il Titolo V nel diritto costituzionale

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Sei alle prese con l’esame di diritto costituzionale? Stai studiando diritto costituzionale per un concorso? Sei nel posto giusto! In questo articolo troverai una spiegazione chiara e semplice del Titolo V.

Il Titolo V nel diritto costituzionale: Regioni, Province, Comuni

Il Titolo V, Parte II, della Costituzione è interamente dedicato agli enti (o autonomie) territoriali, cioè soggetti pubblici dotati di autonomia politica e ammini­strativa che esercitano i loro poteri nell’ambito di un territorio definito, il quale rappresenta non solo il limite spaziale della loro sfera di competenza, ma ne è anche un elemento fondamentale e imprescindibile.

Oltre alle Regioni, enti territoriali previsti dalla nostra Costituzione, sono Co­muni, Province e Città metropolitane, definiti più propriamente enti lo­cali in quanto espressione di quelle autonomie locali che, a norma dell’art. 5 Cost., la Repubblica riconosce e tutela.

La riforma costituzionale del 2001

Il Titolo V si presenta oggi profondamente diverso rispetto alla versione origi­naria concepita dai Padri costituenti.

La riforma costituzionale attuata dalla L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, infat­ti, ha apportato massicce modifiche che hanno mutato alla base il rapporto intercorrente fra i diversi livelli di governo territoriale, nonché il rapporto fra questi e lo Stato.

Grazie a tale riforma è stato consacrato a livello costituzionale il principio di sussidiarietà quale criterio guida nell’assegnazione delle funzioni ammini­strative. La sussidiarietà presuppone la pari dignità di tutti gli enti che compongo­no la Repubblica, a partire dal più piccolo e vicino ai cittadini, cioè il Comune, fino all’istituzione massima che è lo Stato.

Le norme concernenti l’adattamento dell’ordinamento giuridico alla riforma del Titolo V sono poi state dettate dalla L. 5 giugno 2003, n. 131 (definita leg­ge La Loggia).

Il Titolo V nel diritto costituzionale: il Testo Unico degli enti locali

Comuni, Province e Città metropolitane trovano nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli enti locali (TUEL), la loro fonte normativa principale a li­vello di legislazione primaria, nonostante sia stato nel tempo più volte modifi­cato, integrato e in qualche parte anche abrogato. Alcune norme in esso con­tenute, inoltre, pur essendo ancora oggi formalmente in vigore, sono divenu­te inapplicabili perché in contrasto con il nuovo assetto introdotto dal­la riforma costituzionale del 2001. Tali sono le norme del TUEL che discipli­nano il controllo sugli atti degli enti locali da parte delle Regioni, dal momen­to che la previsione di tali forme di controllo è stata oramai del tutto elimina­ta dal testo costituzionale.

La legge Delrio

Per altro verso, sono divenute inapplicabili le disposizioni del TUEL concer­nenti la Provincia laddove siano incompatibili con i contenuti della L. 7 apri­le 2014, n. 56, legge Delrio.

Quest’ultima, perseguendo l’obiettivo di alleggerire la spesa pubblica e ren­dere più efficiente l’erogazione dei servizi, ha introdotto una parziale riforma dell’ordinamento degli enti locali che si muove su tre direttrici principali: tra­sformazione delle Province più grandi in Città metropolitane; rinnovamento dello stesso ente Provincia, che vede razionalizzato il suo ruolo istituzionale e snelliti gli organi di governo nella struttura e nel funzionamento; nuovo impul­so alle forme associative tra enti locali (specie alle Unioni di Comuni), nonché all’accorpamento dei piccoli enti.

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