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Il silenzio nel diritto amministrativo

L’imputabilità penale

L’istituto del silenzio nel diritto amministrativo, è inutile negarlo, non è certamente uno degli argomenti più “simpatici” e amati.

Spesso fa entrare in crisi anche gli studenti più volenterosi e preparati, perché ce ne sono diverse tipologie e perché ricorre di continuo tra le pagine del libro, specie quando studi il procedimento amministrativo e l’attività amministrativa nel suo complesso.

E allora, se le cose stanno così, sei capitato nel posto giusto: questo articolo ti darà delle piccole chiavi di lettura per capire questo argomento.

Che cosa si intende per silenzio della P.A.?

Il «silenzio» della pubblica amministrazione (P.A.) è un comportamento inerte della stessa, a fronte di istanze presentate da privati, di per sé neutro, ma che il legislatore ha di volta in volta qualificato in maniera diversa.

In relazione alle singole fattispecie, infatti, il silenzio potrà presentarsi innanzitutto come significativo, in particolare come diniego — laddove la domanda del cittadino si intenda rigettata — ovvero assenso, nel caso di accoglimento dell’istanza medesima.

Accanto a tali due principali figure di silenzio significativo, nell’ordinamento vi è anche l’istituto del silenzio inadempimento, che ricorre quando l’inerzia dell’amministrazione non assume un valore provvedimentale. Si tratta, quindi, di una ipotesi di silenzio cd. «non significativo».

Il silenzio significativo: silenzio assenso e silenzio diniego

Quando al silenzio viene dato il significato di rigetto oppure di accoglimento dell’istanza del privato, si parla di silenzio significativo («significativo» vuol dire che ha una valenza «provvedimentale»).

In particolare, il silenzio si dice «diniego» nell’ipotesi in cui esso corrisponda ad un rigetto, appunto, della richiesta; si qualifica, invece, come «assenso» laddove il comportamento inerte della P.A. stia a significare accoglimento dell’istanza.

In primo luogo, il silenzio diniego è una figura residuale, ossia ricorre quando non ci si trovi di fronte al silenzio assenso; l’ipotesi tipica di silenzio diniego è data dall’art. 25, comma 4, L. 241/1990, per il quale, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, questa si intende respinta.

Si ha silenzio assenso, invece, quando la legge attribuisce al comportamento inerte della pubblica amministrazione il significato di accoglimento dell’istanza. Esso è diventato la regola, nel senso che è stato reso di generale applicazione dall’art. 20 L. 241/1990 per tutti i procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, fatta salva l’applicazione del precedente art. 19 sulla segnalazione di inizio attività.

Il silenzio inadempimento nel diritto amministrativo

Questa forma di inerzia, che, a differenza delle due precedenti, non assume un valore provvedimentale è invece strettamente legata al tema della conclusione del procedimento amministrativo, che, lo ricordiamo, deve essere sempre chiuso dalla P.A. con un provvedimento espresso.

Il provvedimento, cioè, deve essere necessariamente adottato entro un termine certo e ragionevole non essendo consentito, in virtù degli interessi pubblici e privati coinvolti, che l’azione amministrativa si protragga in maniera indefinita.

Tale silenzio, dunque, riguarda le ipotesi in cui la P.A., di fronte alla richiesta di un provvedimento da parte del privato, abbia omesso di provvedere entro i termini previsti dalla legge (o da norma regolamentare) e questa non contenga alcuna indicazione sul valore da attribuire al silenzio.

Come si forma il silenzio inadempimento? Qui l’art. 2 L. 241/1990 ci dice che, trascorso il termine fissato per la conclusione del procedimento, il silenzio può ritenersi formato.

In pratica, l’esatta determinazione del termine di conclusione del procedimento rileva soprattutto sotto due profili: da un lato, serve a scandire l’azione amministrativa e, dall’altro lato, rappresenta il momento a partire dal quale assume rilevanza un’eventuale inerzia della P.A., laddove si configura l’ipotesi del silenzio inadempimento.

Alla scadenza di questo termine è infatti possibile per il cittadino proporre ricorso giurisdizionale: ai sensi degli artt. 31 e 117 del Codice del processo amministrativo, il privato può, infatti, adire l’autorità giudiziaria per far accertare l’obbligo della P.A. di provvedere.

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