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L’espropriazione per pubblica utilità

L’imputabilità penale

Cerchi una spiegazione semplice e completa dell’espropriazione per pubblica utilità in diritto amministrativo? Vuoi conoscere gli elementi che lo compongono e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!

Per capire l’espropriazione per pubblica utilità in diritto amministrativo bisogna prima comprendere un concetto essenziale: quello di atto ablatorio (a volte nei testi si dice anche “ablativo”).

Il potere ablatorio

Di cosa si tratta? Il potere ablatorio è quello con cui la pubblica amministrazione, per un vantaggio della collettività, sacrifica un bene della vita di un privato cittadino.

Le forme e l’intensità di tale sacrificio variano in relazione ai diversi provvedimenti: esso può consistere nella semplice limitazione di una facoltà (ad es., divieto di transitare su di una strada), nell’imposizione di un obbligo (ad es., servizio militare) o, ancora, nell’estinzione di un diritto del privato (ad es., espropriazione).

In pratica, tali provvedimenti ablatori (o ablativi) hanno tutti sempre un effetto privativo di una facoltà o diritto facente capo al destinatario del provvedimento, sempre per interessi della collettività.

I provvedimenti ablatori si differenziano in:

personali: se sacrificano un diritto personale (ad es., un ordine di polizia che limita lo spostamento di un certo soggetto);

obbligatori: se incidono cioè su rapporti di obbligazione (ad es., le tasse);

reali: se, infine, incidono su diritti reali (ad es., l’espropriazione incide su un bene di proprietà privata) e comportano un obbligo di indennizzo per il privato.

I provvedimenti ablatori reali e l’espropriazione per pubblica utilità

L’espropriazione per pubblica utilità, in particolare, rappresenta il tipico e più importante provvedimento ablatorio reale.

L’art. 42, comma 3, Cost. afferma che «La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale».

L’art. 834 cod. civ., a sua volta, la definisce come quell’istituto di diritto pubblico in base al quale un soggetto, previa corresponsione di una giusta indennità, può essere privato, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata. Essa è disciplinata dal D.P.R. 327/2001, T.U. espropriazioni.

L’espropriazione crea un vero e proprio rapporto di diritto pubblico (il rapporto espropriativo) i cui elementi sono: le parti, l’oggetto, l’indennizzo.

Quanto alle parti del rapporto, intervengono nella procedura espropriativa:

— l’espropriato, ossia il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;

— l’autorità espropriante, che è l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento;

— il beneficiario dell’espropriazione, ossia il soggetto, pubblico o privato, a favore del quale è emesso il decreto di esproprio;

— il promotore dell’espropriazione, che è il soggetto, pubblico o privato, che richiede l’espropriazione.

Relativamente all’oggetto, l’espropriazione può invece avere ad oggetto un diritto di proprietà o altro diritto reale, compresi i diritti reali di godimento.

Che cosa è l’indennizzo?

L’indennizzo è tutelato direttamente dalla Costituzione ed è il presupposto del provvedimento espropriativo.

Non è un «prezzo» perché l’espropriazione non deve essere assimilata ad una vendita forzata, ed il relativo importo non corrisponde necessariamente al valore di mercato del bene espropriato.

Il fondamento dell’obbligo di indennizzo va, invece, ricercato nell’esigenza di ripartire tra tutta la collettività il sacrificio imposto al singolo soggetto che subisce l’espropriazione.

L’indennizzo deve essere unico, cioè pagato solo al proprietario o all’enfiteuta se il fondo è gravato da enfiteusi, nonché giusto, secondo il dettato dell’art. 834 c.c., in conformità ad una esigenza di giustizia sostanziale.

Qualunque sia la natura dell’indennizzo, infatti, non vi è dubbio che attraverso la sua previsione si sia voluta attuare una sorta di ripristino (almeno parziale) dell’equilibrio patrimoniale alterato a danno del privato sia pure per motivi legittimi rappresentati dal raggiungimento di una finalità pubblicistica. Pertanto, l’indennizzo deve essere serio, congruo (cioè non simbolico, né aleatorio) ed adeguato.

Profili giurisdizionali

È importante, infine, ricordare che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere delle amministrazioni pubbliche; resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza di atti di natura espropriativa o ablativa.

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