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Diritto processuale e significato del brocardo
Tempus regit actum vuol dire letteralmente “il tempo regola l’atto”, ossia che ogni atto (giuridico) viene regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica.
Questo brocardo sintetizza i principi di irretroattività (la norma giuridica non si applica a fatti o rapporti sorti prima che la medesima entrasse in vigore) e di non ultrattività della legge (la norma giuridica non si applica a fatti verificatisi dopo la sua estinzione): esso sta quindi a significare che l’efficacia della legge (penale e non) è circoscritta al tempo in cui questa è in vigore.
Il principio ha poi una particolare rilevanza nel diritto processuale (sia civile che penale), dal momento che una controversia giudiziale (non ancora passata in giudicato) deve essere decisa in base al diritto sopravvenuto in corso di causa.
Tempus regit actum e diritto amministrativo
Questo principio ha una applicazione – sebbene limitata rispetto, ad esempio, al diritto civile e penale – anche nel diritto amministrativo.
In che modo? Perché anche sul procedimento amministrativo possono esservi delle conseguenze date dal sopravvenire, durante il suo corso, di una legge che lo disciplini in maniera diversa da quella vigente al momento in cui il procedimento stesso ha avuto inizio.
La complessa questione è stata risolta in maniera esauriente da un grande studioso del diritto amministrativo, ossia Sandulli, il quale, premesso che la regola generale è quella del tempus regit actum, e che tale regola subisce eccezioni in tutti quei casi in cui è la stessa legge successiva a dettare regole espresse per l’attività già precedentemente compiuta, ha esaminato sistematicamente il problema in riferimento alle singole fasi del procedimento, come da lui stesso suddivise:
- fase preparatoria (con stadio istruttorio). Bisogna distinguere l’ipotesi in cui la nuova legge modifichi il regime dei caratteri formali e dei requisiti degli atti preparatori da quella in cui essa incida sulla loro essenzialità ai fini della produzione dell’effetto finale. Nel primo caso (si pensi ad una legge che richiede una data forma per un atto che prima era a forma libera), deve trovare applicazione il principio tempus regit actum, per cui l’atto preparatorio già compiuto sarà valido ed efficace, pur se compiuto senza l’osservanza della forma imposta dalla nuova legge. Quanto al secondo caso (si pensi ad una legge che impone l’adozione di un atto preparatorio prima non richiesto), poiché gli atti preparatori hanno la funzione di precostituire la situazione giuridica necessaria affinché possano legittimamente venire ad esistenza gli atti che li presuppongono, il principio tempus regit actum deve riferirsi al momento della produzione degli effetti finali. Se dunque al sopravvenire della nuova legge la fase preparatoria non si era ancora conclusa, dovrà trovare applicazione appunto tale nuova legge, con la conseguenza che dovrà adottarsi l’atto preparatorio da essa imposto. Se, al contrario, la nuova legge non richiedesse più atti preparatori prescritti dalla precedente, di questi atti, non più necessari, che siano stati compiuti, non dovrà più tenersi conto, con la conseguenza che un loro eventuale vizio diventerà irrilevante ai fini della validità del provvedimento;
- fase costitutiva. Qui il problema riguarda solo il caso in cui prima del suo compimento sia sopravvenuta una legge che disciplini in maniera innovativa gli elementi costitutivi già venuti in essere. Anche qui, poiché il momento cui fare riferimento ai fini della individuazione della disciplina giuridica è quello della produzione degli effetti, ne consegue che, se sopravviene una legge che apporta modificazioni nel sistema degli elementi necessari alla produzione dell’effetto principale, è appunto secondo il regime di questa che il corpo costitutivo dovrà realizzarsi;
- fase integrativa dell’efficacia. Se durante questa fase intervengono leggi modificatrici della disciplina delle fasi preparatoria o costitutiva, di esse non dovrà tenersi alcun conto, essendosi tali due fasi già concluse (tempus regit actum). Se invece la norma sopravvenuta innova proprio rispetto al regime della fase integrativa dell’efficacia, occorre distinguere due ipotesi:
- a) se la vecchia legge non richiedeva alcun elemento di efficacia per l’esplicazione degli effetti dell’atto, mentre la norma sopravvenuta ne subordina l’operatività al realizzarsi di uno o più elementi condizionanti, si applicherà la vecchia legge. Ciò perché in base a tale normativa, che era quella vigente al momento della venuta in esistenza dell’atto, questo ha già prodotto i suoi effetti;
- b) se, invece, la nuova legge interviene durante la fase integrativa della efficacia, e richiede un elemento prima non prescritto, troverà applicazione tale nuova legge. Ai fini della legge regolatrice del fatto bisognerà infatti guardare al momento in cui si producono gli effetti, e nel caso in esame questi non si sono ancora prodotti al momento del venire in essere della nuova legge.
Tempus regit actum e giurisprudenza amministrativa
Anche la giurisprudenza amministrativa ha in proposito ricordato che, nei procedimenti amministrativi, la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l’assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell’atto che vi ha dato avvio (Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 2020, n. 5260 e TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza n. 1969 del 6 settembre 2021).
Quindi, anche la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato, in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (Cons. Stato, sez. II, 8 marzo 2021 n. 1908).
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