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Introduzione alla liquidazione giudiziale
I presupposti sono previsti dall’art. 121 C.C.I., a norma del quale le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
La norma individua:
- un presupposto soggettivo, cioè l’essere imprenditore commerciale di non piccole dimensioni;
- un presupposto oggettivo, dato dallo stato di insolvenza.
Definizioni
Dal punto di vista soggettivo, va precisato che la qualifica di imprenditore commerciale, riconoscendo ad essa carattere residuale, possa attribuirsi a tutti gli imprenditori non agricoli.
Ai sensi dell’art. 2, lett. b) C.C.I. lo stato di insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
Allo stesso modo anche la nozione di impresa minore è espressamente data dal legislatore, ed in particolare dall’art. 2, lett. d), C.C.I. per il quale è «impresa minore» l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348;
È il caso di precisare che con tale ultima definizione, il legislatore ha definitivamente distaccato la nozione di piccola impresa da quella contenuta nell’art. 2083 del Codice civile.
L’art. 121 C.C.I., dunque, fissa il presupposto soggettivo e quello oggettivo della liquidazione giudiziale. Tuttavia, si è osservato che non si tratta di una regola assoluta, nel senso che se di norma sono necessari i due requisiti, esistono dei casi in cui la liquidazione giudiziale prescinde dalla ricorrenza dell’una o dell’altra condizione, o addirittura da entrambe; così come esistono casi in cui pur ricorrendo entrambi i requisiti non si apre la liquidazione giudiziale.
Casistica
- 1 caso: imprenditore “cessato”
Ai sensi dell’art. 33 C.C.I. la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.
Si tratta di un’ipotesi in cui la liquidazione giudiziale ha luogo ancorché non esista alcuna impresa.
- 2 caso: imprenditore defunto
L’art. 34 C.C.I. disciplina l’ipotesi in cui l’apertura della liquidazione giudiziale venga dichiara dopo la morte dell’imprenditore. Dunque la liquidazione giudiziale ha luogo senza imprenditore.
L’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 33 C.C.I.
In tal caso pertanto sono previsti due presupposti:
- l’apertura della liquidazione deve avvenire entro l’anno dalla morte dell’imprenditore;
- lo stato di insolvenza si deve manifestare anteriormente al decesso o nell’anno successivo.
- 3 caso: la morte del debitore durante la liquidazione
Dall’ipotesi precedente va distinta l’ipotesi in cui la morte del debitore si sia verificata quando la liquidazione sia stata già dichiarata aperta.
Ai sensi dell’art. 35 C.C.I., se il debitore muore dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario.
Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.
- 4 caso: liquidazione giudiziale in estensione
Esistono altri due casi in cui l’apertura della liquidazione giudiziale si verifica al di là dei presupposti in esame. Il riferimento è:
- ai soci illimitatamente responsabili di società personali, per i quali vale quanto disposto dall’art. 256 C.C.I.;
- ai componenti di enti e imprenditori collettivi non societari e loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell’ente, per i quali ai sensi dell’art. 259 C.C.I. si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258.
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