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Il termine ente deriva dal latino ens, «ciò che è», e, nel campo del diritto, indica le persone giuridiche pubbliche e private ed i gruppi organizzati che l’ordinamento considera titolari di situazioni giuridiche.
Gli enti pubblici, o persone giuridiche pubbliche, pertanto, sono quei soggetti che esercitano funzioni amministrative e che costituiscono, nel loro complesso, la cd. pubblica amministrazione indiretta (Stato ed enti pubblici autarchici).
Lo Stato come ente pubblico
Anche lo Stato è un ente pubblico, anzi è il più importante soggetto attivo dell’ordinamento.
Quando ci si riferisce allo Stato in qualità di ente pubblico si parla di “Stato-amministrazione”, facendo riferimento al fatto che, in tal caso, esso non agisce non super partes, ma inter partes, cioè sullo stesso livello degli altri soggetti dell’ordinamento (anche se dotato di un particolare potere di supremazia), e come questi, in ogni caso, soggetto alla legge.
Gli enti pubblici autarchici
Gli enti pubblici cd. funzionali, che agiscono in regime di diritto amministrativo, e che possono, pertanto, qualificarsi pubbliche amministrazioni, sono gli enti autarchici.
Essi godono di un particolare regime giuridico, che si può riassumere nelle seguenti caratteristiche:
- autarchia. Può essere intesa sia come capacità degli enti pubblici di amministrare i propri interessi, attraverso una attività avente le stesse caratteristiche di quella posta in essere dallo Stato, sia come la capacità degli enti diversi dallo Stato di disporre di potestà pubbliche e di emanare atti aventi la stessa efficacia di quelli statali;
- autotutela. Si sostanzia nella capacità, per la pubblica amministrazione, di risolvere da sé i conflitti, eventuali o attuali, che possono sorgere in relazione a propri provvedimenti o proprie pretese, salvo, comunque, il sindacato giurisdizionale. Generalmente, l’autotutela si distingue in decisoria ed esecutiva. Quella decisoria si attua attraverso l’emanazione di una decisione amministrativa che incida su atti in precedenza emanati ovvero su rapporti posti in essere dalla stessa amministrazione: nel primo caso, l’autotutela potrà essere diretta o non contenziosa, se l’autotutela viene spontaneamente esercitata, ovvero contenziosa, se la P.A. agisce previo ricorso dell’interessato. L’autotutela esecutiva, invece, consiste nell’attività diretta alla attuazione di decisioni già emanate dalla P.A.;
- autonomia. Indica la libertà di determinazione di cui gode l’ente nonché l’indipendenza che caratterizza l’esercizio di alcune delle sue attività. Essa può essere o politica, con riferimento alla libertà nel porre in essere scelte di tipo politico, o giuridica, relativamente alla possibilità di autodeterminazione dell’ente nel darsi un proprio indirizzo per i fini generali che è chiamato a perseguire. L’autonomia può assumere anche altre connotazioni: potrà essere normativa, con riferimento alla capacità dell’ente di porre in essere norme vincolanti per l’ente, organizzatoria e amministrativa, ossia come capacità dell’ente di definire la propria struttura interna, e finanziaria e di bilancio, concernente, rispettivamente, la capacità dell’ente di imporre tributi propri e di avere un proprio bilancio, differente da quello statale;
- autogoverno. È la facoltà riconosciuta ad alcuni enti pubblici di amministrarsi per mezzo di governanti che sono scelti dagli stessi governati.
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