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Il precetto disciplinato dal codice di procedura civile

Precetto in procedura civile

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Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

In effetti, titolo esecutivo e precetto sono preliminari o preparatori rispetto all’azione esecutiva: essi hanno la funzione di preannunciare al debitore il proposito del creditore di procedere all’esecuzione forzata, dandogli in tal modo l’opportunità da un lato di adempiere spontaneamente la propria obbligazione e dall’altro di conoscere gli elementi dell’esecuzione ai fini di contestarne, eventualmente, la legittimità.

Il precetto deve contenere a pena di nullità:

–  l’indicazione delle parti (ossia creditore e debitore);

– la data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso (quando richiesta dalla legge);

– l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore;

–  la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso;

– la sottoscrizione del creditore o del suo avvocato.

Inoltre, nel precetto vanno indicate le somme richieste elencando l’importo liquidato nel titolo esecutivo ed anche le spese successive: richiesta di copia esecutiva del titolo ed eventuale notifica; redazione e notifica del precetto stesso; compensi e spese del difensore.

Il precetto è un atto recettizio, cioè deve essere portato a conoscenza del suo destinatario mediante la notifica: in mancanza non produce alcun effetto.

Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso. Solo se il creditore prova che ci sia pericolo nel ritardo (per es., trattandosi di beni mobili, è facile far «scomparire» dall’appartamento quadri di valore, argenteria, televisori, impianti stereo etc.), il presidente del tribunale può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza.

Attenzione, però: il precetto diventa inefficace, se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.

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