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Le ultime riforme in procedura civile

elemento oggettivo del reato

Cerchi una spiegazione semplice e completa delle ultime riforme in procedura civile? Vuoi conoscere gli elementi che lo caratterizzano e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!

Storia del codice di rito

Il codice di rito è stato nel tempo modificato e alle volte anche profondamente ristrutturato. Dalla sua emanazione nel lontanissimo 1940, di strada ne ha fatto il codice di procedura civile: basta immaginare come era la vita a quella data e come si svolge ai giorni nostri! Il Legislatore è intervenuto sia nelle disposizioni parallele al codice (locazione, scioglimento del matrimonio, procedure concorsuali), che restano disciplinate nelle norme speciali, e sia direttamente sul testo codicistico.

In assenza di una riforma organica, come elaborata per la procedura penale, le modifiche agli articoli del codice sono stati tante: un tempo c’era il pretore, ufficio soppresso negli anni 90, oggi al suo posto c’è il giudice onorario di pace; un tempo c’era la distinzione di fasi del processo tra giudice istruttore e collegio decidente ed ora si fa riferimento alle competenze del giudice monocratico o del giudice in composizione collegiale e così via.

Le riforme

Ma vediamo in concreto le ultime riforme alla procedura civile, iniziando con la l. 69/2009, intervenuta massicciamente in tema di condizioni di procedibilità, spese processuali, emanazione di ordinanza invece di sentenza in determinati procedimenti, riassunzione del processo e così via.

Il D.Lgs. 150/2011, ha come obiettivo la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili disciplinati da norme speciali, riconducendoli ai tre modelli processuali di base, e cioè: il rito ordinario di cognizione, il rito del lavoro ed il rito sommario di cognizione.

Particolarmente significative sono le novità introdotte con D.L. 83/2012 che disciplina il cd. «filtro in appello», ossia un meccanismo decisorio semplificato che consente (in via preliminare rispetto alla trattazione del merito) di dichiarare inammissibile l’appello quando esso non ha la ragionevole probabilità di essere accolto.

Il D.L. 132/2014, al fine di alleggerire il carico di lavoro dei giudici, ha disciplinata la possibilità (a determinate condizioni) di trasferimento alla sede arbitrale dei procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziale, nonché la negoziazione assistita per accelerare la definizione delle cause pendenti.

Con uno sguardo decisamente rivolto al processo esecutivo, sono invece il D.L. 83/2015 ed il D.L. 59/2016 con i quali sono state introdotte importanti novità soprattutto in materia di esecuzione forzata e di processo civile telematico con l’obiettivo di attuare il diritto del creditore, nel rispetto della tutela del debitore.

Altro intervento significativo è costituito dal D.L. 59/2016, che ha incentivato le modalità telematiche ed elettroniche nelle procedure di espropriazione forzata immobiliari, nelle procedure d’insolvenza e negli strumenti di gestione della crisi.

 

Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea sono state istituite con D.L. 13/2017; di conseguenza, sono stati in parte modificati alcuni procedimenti disciplinati dal D.Lgs. 150/2011 (Riti semplificati) coinvolti dalle novità.

A questi si aggiunge il D.Lgs. 116/2017 che ha attuato la riforma della magistratura onoraria (di immediata applicazione), rinviando a tempi lontani (entrata in vigore prevista per il 2025) l’ampliamento della competenza dell’ufficio del giudice di pace con il fine di sveltire i tempi processuali ed alleggerire il carico dei giudici ordinari.

Il D.L. 135/2018 ha introdotto significative modifiche in tema di conversione del pignoramento, di modalità di custodia dell’immobile pignorato e di autorizzazione alla vendita, quindi in materia espropriativa.

La L. 206/2021, recante la «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» (cd. Riforma Cartabia)  prevede principi e criteri direttivi volti: ad incentivare il ricorso alla mediazione e alla negoziazione assistita; a rendere più efficiente la disciplina dell’arbitrato; a rivedere profondamente la struttura del processo di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica ed a quello collegiale; a modificare la disciplina delle impugnazioni; a semplificare la tutela esecutiva; a favorire il ricorso alla notificazione telematica degli atti giudiziari; a recepire in via stabile alcune delle soluzioni emergenziali introdotte per fronteggiare la pandemia (udienza “da remoto” e “trattazione cartolare”); a riformare i procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia, istituendo peraltro il nuovo tribunale per le persone, i minorenni e la famiglia.

La legge, entrata in vigore il 24-12-2021 prevede, da un lato, le deleghe al Governo ad emanare, entro un anno dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche auspicate; e, dall’altro, una serie di interventi sul codice civile e di procedura civile, che si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal 22 giugno 2022. Si tratta del foro relativo all’espropriazione forzata di crediti e dell’esecuzione presso terzi; della nomina e revoca del curatore speciale ed infine dei provvedimenti risarcitori in caso di violazione dei provvedimenti di un genitore separando nei confronti dell’altro.

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