Gestazione lunga e complessa ma alla fine, con larga soddisfazione della compagine governativa (seppur a fine mandato) e degli operatori del settore, è giunta in porto la riforma della giustizia e del processo tributario. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022, n. 204 della Legge n. 130 del 31 agosto 2022 è stato, infatti, definitivamente approvato il disegno di legge di iniziativa governativa che ristruttura la giustizia e il processo tributario.
La riforma della giustizia tributaria, che contribuisce a sostenere l’intero sistema Paese in termini di competitività e richiamo degli investitori esteri, la rende conforme ai principi del giusto processo dando attuazione agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR). Obiettivi, si legge nel comunicato stampa congiunto diffuso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Giustizia, incentrati sul miglioramento della qualità delle sentenze tributarie e sulla riduzione del contenzioso in Corte di Cassazione che nel 2020 contava ben 50.000 ricorsi pendenti.
Per raggiungere tali obiettivi, il legislatore ha puntato sulla revisione dell’ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria e sull’introduzione di istituti processuali volti non solo a ridurre il contenzioso esistente ma anche a incentivare l’uniformità dei giudizi in materie analoghe.
La riforma, che si dipana in 16 articoli e un allegato, novella – in primo luogo – l’ordinamento degli organi speciali di giustizia attraverso l’introduzione delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che sostituiscono le Commissioni tributarie provinciali e regionali e l’introduzione di un ruolo autonomo e professionale della magistratura con la previsione di magistrati professionali assunti per concorso; ricordiamo, infatti, che i componenti delle Commissioni tributarie erano giudici onorari.
Il concorso pubblico
Saranno operativi 576 giudici tributari a tempo pieno reclutati tramite concorso pubblico: 448 presso le Corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le Corti di giustizia tributaria di secondo grado, 100 giudici, inoltre, potranno transitare nella giurisdizione tributaria speciale. Viene, infatti, potenziato il giudizio di legittimità, con la creazione, in Cassazione, di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie.
Saranno ammessi a partecipare alla selezione anche coloro che hanno una formazione economica (Diploma di laurea magistrale in Scienze dell’Economia – classe LM56 – o in Scienze economico – aziendali – classe LM 77 – o titoli degli ordinamenti previgenti equiparati) e non solo i laureati in giurisprudenza.
Il concorso, bandito annualmente con apposito decreto del MEF, si articolerà in diverse prove:
- una prova scritta che consiste nella redazione di due elaborati teorici sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale;
- una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario;
- una prova orale sulle seguenti materie: diritto tributario e diritto processuale tributario; diritto civile e diritto processuale civile; diritto penale; diritto costituzionale e diritto amministrativo; diritto commerciale e fallimentare; diritto dell’Unione europea; diritto internazionale pubblico e privato; contabilità aziendale e bilancio; elementi di informatica giuridica; colloquio in una lingua straniera a scelta tra inglese, spagnolo francese, tedesco.
Per accedere alla prova orale sarà necessario ottenere per la prova scritta e per quella pratica un punteggio minimo di dodici ventesimi. Per quanto riguarda l’orale l’idoneità si ottiene con un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie e un giudizio di sufficienza per quanto riguarda la lingua straniera. Nel complesso, quindi, la votazione deve essere di almeno 90 punti.
Superato il concorso e una volta nominati, i magistrati dovranno altresì portare a termine un tirocinio formativo di sei mesi. In seguito saranno soggetti all’obbligo della formazione continua.
Riforma della giustizia tributaria: le novità processuali
Esaminiamo ora brevemente quelle che sono le novità apportate dalla riforma sul piano processuale.
A differenza del passato, ai ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022, incomberà sull’Amministrazione l’onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice potrà procedere all’annullamento dell’atto impositivo se la prova è infondata o se la prova della fondatezza è contraddittoria o insufficiente a dimostrare le ragioni della pretesa impositiva e delle sanzioni applicate.
Il contribuente, da parte sua, viene gravato dell’onere di dimostrare le ragioni per le quali richiede il rimborso quando questo non riguarda il pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
Pur continuando ad essere non ammesso il giuramento, viene riconosciuta ai giudici la possibilità di ammettere la prova testimoniale, se ritenuta necessaria ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti. La prova testimoniale deve essere assunta con le forme della testimonianza scritta ex art. 257bis c.p.c.. Se poi la pretesa tributaria si fonda su verbali o atti facenti fede fino a querela di falso, la testimonianza scritta è ammessa esclusivamente su circostanze oggettive, che però devono essere diverse da quelle che ha attestato il pubblico ufficiale.
Con l’evidente scopo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria, a partire dal 1° gennaio 2023, le decisioni sui ricorsi con valore fino a 3.000 euro saranno di competenza di un giudice monocratico; saranno escluse, però, le controversie di valore indeterminabile.
Altre novità
Altra novità di rilievo riguarda la previsione di una definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti al 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione. Tali controversie possono, infatti, essere definite (tenuto conto delle somme già versate) previo pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia (se il valore della controversia non è superiore a 100.000 euro e l’Agenzia delle entrate risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio) ovvero previo pagamento di un importo pari al 20 % del valore della controversia (se il valore della controversia non è superiore a 50.000 euro e l’Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito).
Per incentivare la conciliazione giudiziale delle cause si prevede che sulla parte che rifiuta senza motivo una conciliazione per poi vedersi riconosciuta dal giudice una pretesa inferiore a quanto proposto in sede di conciliazione ricadono le spese del giudizio maggiorate del 50%. Se, invece, interviene la conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
Altre importanti disposizioni, infine, riguardano:
- una più puntuale chiarificazione delle norme sul processo telematico, attraverso ad esempio l’obbligo della distanza per le udienze pubbliche della Corte di giustizia monocratica;
la modifica della disciplina in materia di sospensione giudiziale, con l’introduzione di un termine (non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza) entro il quale il presidente deve fissare con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e la previsione che l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non possa in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.