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Le fonti del diritto amministrativo

L’imputabilità penale

Se sei alle prese con le fonti di diritto amministrativo? Vuoi capire quali differenze ci sono tra le varie tipologie? Allora questo articolo fa per te!

Le fonti del diritto amministrativo: nozione

Il termine «fonte» implica un’idea di origine, derivazione. Sono, pertanto, fonti del diritto tutti gli atti e/o i fatti produttivi di diritto (leggi, decreti etc.) e i mezzi attraverso i quali il diritto viene portato a conoscenza dei cittadini. Fonti del diritto italiano sono:

— la Costituzione (e le altre fonti di rango costituzionale);

— le fonti europee, ossia i Trattati istitutivi dell’Unione europea, i regolamenti, le direttive e le decisioni;

— le fonti primarie, tra cui le leggi ordinarie dello Stato e gli atti aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti legge);

— le fonti regionali (ad esempio, le leggi delle Regioni);

— le fonti cd. secondarie, ossia regolamenti, ordinanze e Statuti;

— la consuetudine.

Vi sono, poi le fonti che vengono recepite all’interno del sistema nazionale in virtù dell’appartenenza dell’Italia alla Comunità Internazionale. In tali casi sono necessarie specifiche procedure interne di adattamento (si pensi, ad es., al procedimento con cui l’Italia si conforma ad un Trattato internazionale).

Le fonti secondarie sono le fonti del diritto amministrativo

La categoria delle fonti secondarie comprende tutti gli atti espressione del potere normativo (o autonomia normativa) della pubblica amministrazione statale (Governo, Ministri, Prefetti etc.) o di altri enti pubblici (enti territoriali ed altri enti). Esse sono sí costituite da atti normativi (ossia idonei a innovare l’ordinamento) ma sono prive, tuttavia, di efficacia legislativa nel senso «tecnico» del termine.

Si tratta, in pratica, di atti formalmente amministrativi (poiché adottati da una pubblica amministrazione), anche se sostanzialmente normativi: rappresentando lo strumento normativo tipico per orientare l’azione della P.A., costituiscono le fonti specifiche del diritto amministrativo.

Le fonti secondarie si distinguono in regolamenti, ordinanze e statuti e, in quanto atti amministrativi, sono soggette alle leggi e a tutti gli atti di pari grado e forza.

Quindi esse:

— non possono derogare né contrastare con le norme costituzionali;

— non possono derogare né contrastare con tutti gli atti legislativi ordinari (fonti primarie): perciò si dice che non hanno forza né valore di legge, ma solo forza normativa: cioè, non possono equipararsi alle leggi, ma nei limiti di esse, hanno una loro forza giuridica quali fonti di diritto;

— possono modificare le leggi ordinarie solo se una di queste abbia delegificato una materia, autorizzando atti del potere esecutivo (di solito regolamenti) a disporre norme (in quella materia) che hanno la stessa forza di quelle emanate con la legge.

Regolamenti, ordinanze e statuti: esaminiamoli nel dettaglio

I regolamenti sono atti formalmente amministrativi, poiché emanati da organi del potere esecutivo e, al tempo stesso, sono sostanzialmente normativi in quanto contenenti norme giuridiche idonee ad innovare l’ordinamento giuridico in merito. Il fondamento della potestà regolamentare è riposto nella legge: gli organi amministrativi possono emanare regolamenti solo quando una legge attribuisca loro tale potere. Principale norma attributiva del potere regolamentare è costituita dall’art. 17 L. 400/1988.

Le «ordinanze», invece, sono tutti quegli atti che creano obblighi o divieti ed in sostanza, quindi, impongono «ordini», di solito riferiti a destinatari individuati. Esse non possono contrastare con la legge ordinaria né con la Costituzione, né tantomeno contenere norme penali (art. 25 Cost.). Al di là di questi tratti comuni, le ordinanze amministrative presentano caratteri eterogenei ed è impossibile ricondurle ad un’unica categoria: esistono, difatti, ordinanze previste dalla legge per casi ordinari ed ordinanze per casi eccezionali di particolare gravità, in cui sarebbe impossibile, cioè, l’utilizzo e l’osservanza delle norme ordinarie. Infine, vi sono le ordinanze di necessità o libere, emanate per far fronte a situazioni di urgente necessità. In via di principio va detto che detengono il potere di ordinanza il Sindaco, il Prefetto ed altri organi amministrativi.

Infine, gli Statuti sono atti normativi aventi come oggetto l’organizzazione dell’ente e le linee fondamentali della sua attività. Lo Statuto è, quindi, espressione di una potestà organizzatoria a carattere normativo (ad esempio, lo Statuto di una regione o di un ente locale).

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